N. 9 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Il Presidente: Giovanni Maria Flick;

Giudici: Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 4 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 4 gennaio 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo del 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

Secondo il ricorrente, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 1 della legge predetta e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10, 11 e 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, debbano sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di tale esame, che costituisce altresi' autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole, sarebbero costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti.

In primo luogo, esse eccederebbero dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di 'tutela della salute', contrastando con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbero direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in...

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