DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2008, n. 6 - Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante «Disposizioni sulle acque» in materia di tutela delle acque.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4657 del 28 dicembre 2007,

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Smaltimento dei fanghi da parte dei comuni

  1. I comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche di cui all'art. 34, comma 3, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, raggiungibili tramite una strada che permetta l'accesso ai mezzi di autospurgo. Negli altri casi, il compito di provvedere all'estrazione ed allo smaltimento del fango spetta al titolare dello scarico.

    Art. 2.

    Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione

  2. I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.

  3. Il regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione e' redatto secondo il regolamento tipo approvato dalla giunta provinciale e disciplina:

    1. le caratteristiche tecniche degli allacciamenti alla rete fognaria;

    2. i limiti all'utilizzo e le condizioni per lo scarico delle acque reflue;

    3. la manutenzione degli allacciamenti;

    4. l'obbligo di allacciamento e l'accesso per il controllo;

    5. il pretrattamento delle acque di scarico;

    6. le prescrizioni inerenti la gestione delle acque meteoriche;

    7. i provvedimenti sostitutivi.

    Art. 3.

    Piano generale di smaltimento delle acque

  4. I comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA).

    Il piano contiene:

    1. il sistema fognario delle zone servite e relativi abitanti equivalenti, di seguito denominati a.e;

    2. la planimetria della rete fognaria con informazioni relative alle caratteristiche delle tubazioni, pozzetti, opere speciali e punti di scarico;

    3. lo stato degli impianti;

    4. gli interventi di adeguamento, di ampliamento della rete fognaria e tempi di attuazione;

    5. la delimitazione delle zone da allacciarsi nei prossimi dieci anni;

    6. gli interventi per la corretta gestione delle acque meteoriche.

  5. Le reti fognarie pubbliche, quando possibile, sono posate sul suolo pubblico. Nelle strade provinciali e statali extraurbane la posa di reti fognarie e' ammessa solo in caso di necessita' tecnica.

  6. Il gestore del servizio di fognatura, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo con i proprietari dei terreni necessari per la posa della rete fognaria, avvia il procedimento per l'imposizione di servitu'.

    Art. 4.

    Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie

  7. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie avvengono secondo le migliori tecniche disponibili, in attuazione dell'art. 30, comma 2, della legge provinciale, tenendo conto:

    1. dei requisiti per il trattamento delle acque reflue;

    2. del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;

    3. della necessita' di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue e infiltrazioni di acque estranee;

    4. della necessita' di limitare l'inquinamento dei corpi idrici, derivante dagli scaricatori di piena e di sicurezza.

  8. I progetti delle reti fognarie contengono almeno quanto segue:

    1. delimitazione del territorio da servire con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;

    2. acque reflue domestiche e industriali che vengono scaricate nella rete fognaria con indicazione degli abitanti equivalenti, della quantita' e delle caratteristiche delle acque reflue nonche' una valutazione degli sviluppi futuri;

    3. sistema fognario scelto, cioe' fognatura mista oppure separata, con relativa motivazione;

    4. superficie del bacino allacciato e calcolo dell'entita' dell'immissione delle acque meteoriche;

    5. dimensionamento della rete fognaria, delle vasche di ritenzione pioggia e degli scaricatori di piena e di sicurezza, tenendo conto delle condizioni del ricettore;

    6. eventuali impianti di trattamento delle acque meteoriche prima dell'immissione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo IV e delle condizioni del ricettore;

    7. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento.

  9. I materiali e le modalita' costruttive impiegati per la realizzazione di reti fognarie corrispondono ai requisiti ed alle prescrizioni contenute nelle condizioni generali di appalto predisposte dalla provincia. La tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle opere speciali deve essere certificata prima della messa in esercizio in conformita' alle disposizioni della norma europea UNI EN 1610.

  10. Il gestore della rete fognaria garantisce un'adeguata manutenzione del sistema di convogliamento delle acque reflue urbane, istituendo un servizio di controllo efficiente ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. Al tal fine ogni gestore, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone un programma di manutenzione della rete fognaria e prevede un idoneo servizio di reperibilita' che, nel caso di bacini di utenza inferiori a 10.000 abitanti equivalenti, puo' essere prestato previa apposita convenzione anche da organizzazioni di protezione civile.

  11. La documentazione di cui al comma 4 e' a disposizione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.

    Art. 5.

    Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione

  12. Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'art. 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:

    1. dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;

    2. degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri;

    3. della possibilita' di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi cinquanta anni e vincolando le relative superfici;

    4. delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;

    5. dell'idoneita' delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione;

    6. delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi;

    7. della necessita' di un'idonea strada di accesso, in modo da agevolare il transito dei mezzi occorrenti alla gestione dell'impianto;

    8. dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico.

  13. Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, e' effettuato tenendo conto dei fattori di equivalenza di cui all'allegato A del presente regolamento.

  14. I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche contengono quanto segue:

    1. estensione del territorio servito con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;

    2. popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto di depurazione e sviluppi futuri con quantita' e caratteristiche delle acque reflue e del sistema fognario;

    3. calcolo del carico organico e idraulico per il dimensionamento dell'impianto;

    4. indicazione del corpo idrico nel quale e' previsto lo scarico delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualita' ambientale;

    5. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;

    6. trattamento e smaltimento dei fanghi;

    7. condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione;

    8. per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, una proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli di tutela ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale;

    9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;

    10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonche' delle loro ubicazioni.

  15. I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue industriali contengono quanto segue:

    1. descrizione del ciclo produttivo, delle materie prime ed intermedie impiegate e della capacita' di produzione;

    2. fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico;

    3. qualita' e quantita' delle acque reflue da trattare;

    4. sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;

    5. indicazione del corpo idrico nel quale e' previsto lo scarico delle acque reflue nonche' i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualita' ambientale;

    6. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;

    7. caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi;

    8. condizioni di funzionamento;

    9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;

    10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonche' delle loro ubicazioni.

  16. I gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata manutenzione degli impianti, assicurando un efficiente servizio di controllo ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. A tal fine ogni gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un manuale d'uso e un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione e assicura la formazione e l'aggiornamento del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno predisposti un elenco dei pezzi di ricambio e una cartella di manutenzione, nella quale sono indicati gli interventi e la relativa frequenza, in conformita' a quanto indicato...

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