LEGGE REGIONALE 1 luglio 2008, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 2 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica del comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

  1. Al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 26/1994 come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2008 le parole: '30 per cento' sono sostituite dalle parole: '20 per cento, arrotondato all'intero superiore'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2008

  2. L'art. 5 della legge regionale n. 10/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Inquadramento personale regionale). - 1. E' fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.'.

    Art. 3.

    Modifica del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2008

  3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2008 le parole: ', ivi compresa la somministrazione,' sono soppresse.

    Art. 4.

    Modifica della lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 10/2008.

  4. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.

    10/2008, le parole ', ovvero assunto' sono soppresse.

    Art. 5.

    ...

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