LEGGE REGIONALE 17 giugno 2008, n. 17 - Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 18 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione all'art. 56 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 16/2008 sono aggiunti i seguenti commi:

    '2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a spese del responsabile dell'abuso, previa valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale circa le modalita' con cui procedere all'esecuzione d'ufficio della demolizione.

  2. I lavori di demolizione possono essere affidati: a) ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, secondo le disposizioni vigenti in materia di scelta del contraente; b) avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

  3. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori alle imprese di cui al comma 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne da' notizia al Prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

  4. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte per l'aggiudicazione dei contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi...

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