LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 12 - Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.

19 del 6 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Tenuto conto della rilevanza storica e socio-culturale dell'attivita' mineraria svolta sul territorio regionale e della pericolosita' dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi, la Regione:

  1. individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali;

  2. recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

  3. recupera e conserva in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

  4. protegge e conserva gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attivita' mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

  5. protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attivita' umane connesse all'espletamento delle attivita' minerarie regionali;

  6. promuove e sostiene le attivita' educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

  7. promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attivita' di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

  8. indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

  9. individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi;

  10. indirizza e coordina gli interventi sui siti minerari dismessi di competenza degli enti locali.

    1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:

  11. i criteri e le modalita' per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 1;

  12. i criteri per l'esercizio integrato di attivita' estrattive e di attivita' di valorizzazione a fini culturali, turistici o di ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.

    Art. 2.

    Commissione regionale per la valorizzazione dei siti dismessi 1. E' istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere.

    1. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

  13. individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'art. 3, comma 1;

  14. indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'art. 4;

  15. predisposizione del piano programmatico di cui all'art. 5;

  16. indicazione delle modalita' per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione e di studio di cui all'art. 6;

  17. rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 4.

    1. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni.

    2. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed e' composta da:

  18. il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

  19. il dirigente della struttura...

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