N. 6 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile (come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Riforma delle esecuzioni mobiliari), promosso dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento civile vertente fra G. V. A. e A. S., con ordinanza del 14 gennaio 2008 iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di rigetto di opposizione all'esecuzione, pubblicata il 6 luglio 2007, contro un pignoramento presso terzi, ha sollevato, con ordinanza del 14 gennaio 2008, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.

3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile (come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Riforma delle esecuzioni mobiliari), nella parte in cui ha soppresso l'appellabilta' della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione;

che per la Corte remittente da tale soppressione deriva l'inammissibilita' del gravame e dell'inibitoria con esso proposta, pur sussistendo il fumus boni iuris;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo afferma di fare proprie le motivazioni dell'ordinanza di rimessione, integralmente trascritta, con la quale la Corte d'appello di Salerno ha sollevato identica questione, sottolineando come, con la soppressione di un grado di giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi nonostante la ontologica diversita' dei presupposti e degli oggetti rispettivamente delle prime e delle seconde, risulti limitata la tutela del debitore;

che il remittente osserva, in particolare, come, con l'inclusione...

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