N. 1 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 10 dicembre 2004 con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; della deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2005 e del decreto del Presidente della Repubblica emanato il 7 marzo 2005, di indizione del relativo referendum, promosso con ricorso di Romanin Franco e di Frattolin Francesco, rispettivamente 'delegato effettivo' e 'delegato supplente' del Comune di San Michele al Tagliamento e rappresentanti del Comitato promotore referendario 'pro Friuli' di San Michele al Tagliamento, depositato in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'.

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 aprile 2008, il sig.

Romanin Franco, in qualita' di delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento, nonche' di rappresentante del comitato promotore referendario 'pro Friuli', e Frattolin Francesco, in qualita' di delegato supplente del medesimo Comune e di rappresentante dello stesso comitato, hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei ministri, nonche' del Presidente della Repubblica in relazione agli atti di rispettiva competenza e cioe' all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 10 dicembre 2004 che ha dichiarato l'ammissibilita' della richiesta referendaria ai sensi dell'art. 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2005 e al decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2005, con cui e' stato indetto nel Comune di San Michele al Tagliamento per il giorno 29 maggio 2005 - il referendum per il distacco di detto Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

che, in ordine all'ammissibilita' del conflitto sotto il profilo soggettivo, deducono i ricorrenti che nell'ambito del referendum relativo al distacco di un Comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, il delegato effettivo e il delegato supplente costituirebbero i soggetti interessati a seguire la procedura di variazione territoriale, appositamente designati dal Consiglio comunale, competenti a dichiarare la volonta' del...

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