LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 19 - Riordino delle comunita' montane secondo i principi e le finalita' di cui all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 28 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione Molise provvede al riordino delle Comunita' montane del suo territorio secondo i principi e le finalita' di cui all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. Con l'attuazione della presente legge cessano di appartenere alle Comunita' montane i comuni non classificati totalmente o parzialmente montani ed i comuni costieri.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12

  2. L'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (riordino e ridefinizione delle comunita' montane) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Individuazione degli ambiti territoriali). - 1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle comunita' montane sono individuati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, a seguito del procedimento di concertazione di cui all'art. 3.

  3. L'individuazione di cui al comma 1 e' operata secondo i seguenti principi:

    1. numero degli ambiti territoriali non superiore a sei;

    2. inclusione negli ambiti dei comuni classificati montani o parzialmente montani;

    3. esclusione dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni costieri;

    4. contiguita' territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

    5. coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;

    6. tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per i servizi e per la programmazione regionale.

  4. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella 'A' allegata alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale.'.

    Art. 3.

    Sostituzione della tabella 'A' allegata alla legge regionale n.

    12/2002

  5. La tabella 'A' allegata alla legge regionale n. 12/2002 e' sostituita dalla seguente:

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2002

  6. L'art. 3 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Procedimento di concertazione). - 1. La concertazione di cui all'art. 2, comma 1, intercorre tra il presidente della giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e si svolge nella conferenza regionale delle autonomie locali, assicurando ai comuni interessati la formulazione di proposte ed osservazioni.

  7. Il procedimento e' promosso ed avviato dal presidente della giunta regionale, sulla base di una proposta deliberata, anche sulla base di indirizzi orientativi del consiglio regionale, dalla giunta regionale, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'art. 2. Il procedimento medesimo ha inizio con la comunicazione formale della proposta a tutti i comuni interessati con l'invito a deliberare e far pervenire eventuali osservazioni e proposte alternative.

  8. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i comuni fanno pervenire al presidente della giunta regionale le deliberazioni assunte dai rispettivi consigli concernenti le eventuali osservazioni e proposte alternative. La mancata comunicazione nel predetto termine dell'atto deliberativo consiliare e' significativa di condivisione della proposta.

  9. Le deliberazioni pervenute dai comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione, i quali registrano in apposito verbale gli esiti del procedimento entro sessanta giorni dalla data in cui il medesimo ha avuto inizio.

  10. Entro venti giorni dalla conclusione del procedimento la...

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