REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 2008, n. 4 - Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 28 maggio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione all'art. 3

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), e' aggiunto il seguente:

    '1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.'.

    Art. 2.

    Modificazione all'art. 4.

  2. Al comma 3 dell'art. 4 del r.r. 34/1999 il periodo 'Dalla stagione venatoria 2007/2008 il prelievo in battuta e' consentito esclusivamente all'interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.' e' sostituito dal seguente: 'Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.'.

    Art. 3.

    Modificazioni all'art. 5

  3. Al comma 2 dell'art. 5 del r.r. 34/1999, dopo le parole 'per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori' sono aggiunte le parole 'in regola con il pagamento della tassa di concessione'.

  4. Al comma 2 dell'art. 5 del r.r. 34/1999, le parole 'entro il 31 maggio' sono sostituite dalle parole: 'tra il 15 aprile ed il 31 maggio'.

    Art. 4.

    Integrazione all'art. 13

  5. Alla lettera c) del comma 1 bis dell'art. 13 del r.r. 34/1999, dopo le parole 'svolgimento delle battute' sono aggiunte le parole 'o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili'.

    Art. 5.

    Modificazione all'art. 4

  6. L'art. 4 del regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34...

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