LEGGE REGIONALE 7 aprile 2008, n. 12 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 10 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 1. E' istituito il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

  1. I confini del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono individuati nella planimetria allegata alla presente legge.

    Art. 2.

    Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

    1. alla prima riga del comma 1 dell'art. 31 la parola 'naturale' e' sostituita dalla parola 'regionale';

    2. dopo l'art. 34 e' inserita la seguente Sezione I bis:

      'SEZIONE I bis PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE Art. 34-bis (Istituzione e finalita' del Parco naturale) 1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983, con legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate', si propone le seguenti finalita':

    3. tutelare la biodiversita' del territorio, conservare ed incrementare le potenzialita' faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

    4. mantenere e migliorare la presenza delle attivita' forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;

    5. conservare i valori paesaggistici del territorio e delle attivita' tradizionali di utilizzo delle proprieta' rurali;

    6. promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e ricreativi;

    7. difendere e migliorare gli equilibri...

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