n. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della Legge della Regione Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2014, pubblicata sul BUR n. 5 del 23 gennaio 2014 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)». La legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2014 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014) all'art. 1 detta disposizioni di carattere istituzionale e finanziario. Piu' precisamente all'art. 1, comma 1, dispone «ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera d) e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato». Il richiamato art. 8 primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Sardegna) dispone che «Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

  1. dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

  2. dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

  3. dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

  4. dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

  5. dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

  6. dai canoni per le concessioni idroelettriche;

  7. da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

  8. dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

  9. da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

  10. dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione». La disposizione sopra richiamata, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2014 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell' art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti Motivi 1. - Violazione degli artt. 8 ,54 e 56 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna (approvato con legge costituzionale n. 3/1948). 1. L'art. 1, comma 1, della Legge regionale della Sardegna n.7/2014 dispone «ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera d) e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) nelle entrate...

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