n. 122 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonche' dell'articolo 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 16 luglio 2012, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, con ordinanza depositata in data 16 luglio 2012 (r.o. n. 217 del 2012), questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonche' dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia;

che il Tribunale rimettente ha, in punto di rilevanza, osservato che la sua giurisdizione in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ritenute applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio;

che, secondo il giudice rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 162 del 2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost., le medesime disposizioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT