Sentenze nº T-162/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 14 Gennaio 2009

Data di Resoluzione14 Gennaio 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-162/06

Nella causa T-162/06,

Kronoply GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. K. Gross e T. Scharf, successivamente dai sigg. V. Kreuschitz, K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, relativa all-aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all-origine della controversia

1 La ricorrente, Kronoply GmbH & Co. KG, è un-impresa di diritto tedesco che fabbrica materiali derivati dal legno.

2 Il 28 gennaio 2000, la ricorrente ha proposto presso l-Investitionsbank des Landes Brandenburg (Banca per gli investimenti del Brandeburgo; in prosieguo: l-«ILB»), una domanda di sovvenzioni fino a concorrenza dell-importo di 77 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 39,36 milioni) per la realizzazione di un sito di produzione di pannelli a lamelle orientate il cui costo totale ammontava a DEM 220 milioni (EUR 112,5 milioni).

3 Con lettera del 22 dicembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, in conformità all-art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell-articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), un progetto di aiuto all-investimento a favore della ricorrente per un importo di DEM 77 milioni, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, progetto rientrante nel contesto della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale»), come vigente al momento dei fatti. Detta notifica è stata registrata e trattata dalla Commissione con il numero N 813/2000 (in prosieguo: il «procedimento N 813/2000»).

4 L-importo massimo di un aiuto concesso in base alla disciplina multisettoriale è determinato grazie ad un calcolo che implica la considerazione di diversi parametri e, in particolare, delle condizioni concorrenziali nel settore interessato, denominate fattore T e articolate in quattro livelli: 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Nella fattispecie, il progetto è stato anzitutto notificato dalla Repubblica federale di Germania con un fattore T pari ad 1, che corrisponde ad un progetto che non ha alcun effetto negativo sulla concorrenza.

5 A seguito di uno scambio di lettere con la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha modificato, il 19 giugno 2001, la sua notifica relativa all-intensità dell-aiuto. Essa ha fatto in particolare sapere alla Commissione che «[aveva] deciso di ricondurre il fattore condizioni concorrenziali notificato dal valore 1 al valore 0,75». Il fattore T pari a 0,75 si applica ai progetti che comportano un aumento della capacità in un settore caratterizzato da una sovracapacità strutturale e/o da un mercato in declino. In applicazione del fattore T pari a 0,75, l-intensità dell-aiuto è stata ricondotta dal 35% al 31,5%, cioè ad un importo totale di aiuto di DEM 69,3 milioni (EUR 35,43 milioni) in luogo dei DEM 77 milioni (EUR 39,36 milioni) inizialmente notificati.

6 Il 3 luglio 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione dell-art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, una decisione di non sollevare obiezioni alla concessione di tale aiuto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell-11 agosto dello stesso anno (GU C 226, pag. 14).

7 Con lettera del 3 gennaio 2002, la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di modifica della decisione della Commissione 3 luglio 2001 in quanto il mercato di cui trattasi non poteva essere considerato in declino, il che doveva comportare l-applicazione di un fattore T pari ad 1 e l-aumento dell-intensità dell-aiuto autorizzato dal 31,5% al 35% del costo dell-investimento ammissibile.

8 Con lettera del 5 febbraio 2002, la Commissione si è rifiutata di modificare la sua decisione del 3 luglio 2001 in quanto l-aiuto era stato valutato in base ad un calcolo corretto di tutti i criteri applicabili.

9 Considerando detta lettera come una decisione della Commissione, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la stessa, che è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale nella sua ordinanza 5 novembre 2003, causa T-130/02, Kronoply/Commissione (Racc. pag. II-4857), a causa dell-assenza di un atto impugnabile.

10 Con lettera del 22 dicembre 2003, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere alla ricorrente una sovvenzione all-investimento per un importo di EUR 3 936 947, a titolo della disciplina multisettoriale. Tale aiuto è stato registrato con il numero N 609/03.

11 Con lettera del 18 febbraio 2004, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all-art. 88, n. 2, CE in quanto essa nutriva seri dubbi in merito all-effetto incentivante e alla necessità dell-aiuto supplementare notificato.

12 Dopo aver ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania e della ricorrente, la Commissione ha adottato, il 21 settembre 2005, la decisione 2006/262/CE relativa all-aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50; in prosieguo: la «Decisione»).

13 Il -considerando- 42 della Decisione è formulato nei termini seguenti:

La Commissione conclude che l-aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell-articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che l-aiuto non ha effetti incentivanti e non è necessario, non si applicano le deroghe di cui all-articolo 87, paragrafo 2 o 3 [CE]. Pertanto, l-aiuto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile e ad esso non può essere data esecuzione

.

14 L-art. 1 della Decisione è redatto come segue:

L-aiuto di Stato a cui, conformemente alla notifica N 609/2003, la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply, per un importo di 3 936 947 euro, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione

.

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all-udienza del 3 settembre 2008.

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione;

- condannare la Commissione alle spese.

18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

19 La ricorrente fa valere cinque motivi a sostegno del ricorso, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell-art. 253 CE, in secondo luogo, sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, in terzo luogo, sulla violazione dell-art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell-art. 88 CE, nonché degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»), in quarto luogo, sull-esistenza di errori manifesti della Commissione nell-accertamento dei fatti e, in quinto luogo, sull-esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti nonché su uno sviamento di potere.

Sul motivo vertente sulla violazione dell-art. 253 CE

Argomenti delle parti

20 La ricorrente asserisce, da una parte, di non essere in grado di conoscere quali siano le giustificazioni fatte valere dalla Commissione in quanto la Decisione conterrebbe un «difetto» di logica nello sviluppo argomentativo seguito dall-istituzione, in quanto quest-ultima nega in effetti l-esistenza di un effetto incentivante senza tuttavia verificare se tale effetto esista in base ai criteri che essa stessa ha stabilito. In conformità ai termini degli orientamenti, l-effetto incentivante esisterebbe qualora la domanda di aiuto intervenisse prima della realizzazione del progetto, proprio come accade nella fattispecie. Non menzionando tale elemento in fatto la Commissione si sarebbe resa responsabile, oltre che di un-inesattezza a livello dell-accertamento dei fatti, di un difetto di motivazione.

21 La ricorrente afferma, d-altra parte, che la Commissione non ha esaminato la possibilità, espressamente segnalata dal Tribunale nella sua giurisprudenza, di modificare un aiuto già concesso e autorizzato, in quanto esige, nella sua Decisione, che sussista un altro progetto di investimento idoneo a dar luogo ad una nuova domanda di aiuto. Ne deriverebbe un-insufficienza di motivazione della Decisione.

22 La Commissione chiede il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

23 Risulta dalla formulazione e dal tenore dell-argomentazione sviluppata dalla ricorrente a sostegno delle due censure sollevate e rientranti nell-enunciato del motivo vertente sulla violazione dell-art. 253 CE che dette censure non riguardano propriamente un difetto o un-insufficienza di motivazione, che rientri nella violazione di forme sostanziali ai sensi dell-art. 230 CE. Le censure di cui trattasi si sovrappongono in realtà alla critica relativa alla fondatezza della Decisione e quindi della legittimità nel merito di tale atto, che risulterebbe illegittimo in particolare alla luce dell-asserita violazione da parte...

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