LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 6 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» - Collegato in materia di istruzione.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione 'Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

  1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 e' inserita la seguente:

      'b-bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi,';

    2. dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

      'Art. 7-bis.

      (Programmazione degli interventi di edilizia scolastica) . - 1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformita' agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonche' le modalita' di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.

  2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente, le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.

  3. Al fine di supportare le attivita' programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006.

    'Art. 7-ter (Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome) . - 1. La Regione, in conformita' agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

  4. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande, nonche' di...

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