N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, dott. Nicola Vendola, rappresentato e difeso, con delibera di Giunta regionale n. 1761 del 23 settembre 2008, dal prof. avv.

Valerio Speziale, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 109, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fontana, con procura a margine del presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri dello Stato, on.

Silvio Berlusconi, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, comma 2, della legge dello Stato 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, supplemento ordinario n. 196.

F a t t o 1. - In data 21 agosto 2008 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'.

  1. - L'articolo 23 del decreto-legge, nella sua formulazione finale conseguente alla legge di conversione 133/2008, ha il seguente contenuto:

    '1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 /e parole da ''inferiore a due anni e superiore a sei sono sostituite con superiore a sei anni''.

  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: ''5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale . da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo''.

  3. A comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole ''alta formazione'' sono inserite le seguenti: '', compresi i dottorati di ricerca''.

  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole ''e le altre istituzioni formative'' sono aggiunti i seguenti periodi: ''In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili; i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53''.

  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:.

    1. l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;

    2. l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

    3. l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25'.

  6. - Con deliberazione della giunta regionale n. 1761 del 23 settembre 2008, la Regione Puglia ha deliberato di impugnare l'articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 (doc. 1).

    La disposizione sopra indicata della legge statale viola la Costituzione in quanto invade la competenza legislativa delle regioni e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per le seguenti considerazioni in D i r i t t o 1) Violazione, da parte dell'art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 117, secondo comma, cost. Attribuzione alla regione, ai sensi della disposizione costituzionale, della competenza esclusiva in materia di formazione professionale per quanto attiene alla determinazione dei contenuti formativi.

    A) Come e' noto, la sentenza della Corte n. 50/2005, successivamente confermata da altre decisioni analoghe, ha affermato che la competenza esclusiva delle regioni riguarda soltanto la istruzione e la formazione professionale pubbliche. 'La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile'. La Corte, inoltre, ha sostenuto che la distinzione tra i due profili (formazione pubblica e privata) non e' netta e che 'nella regolamentazione dell'apprendistato ne' l'una ne' l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'Istituto. Occorre percio' tener conto di tali interferenze'.

    A prescindere da quest'ultimo aspetto, che verra' in seguito esaminato, la regione Puglia ritiene che l'interpretazione fornita dalla Corte con la sentenza sopra indicata debba essere meglio precisata in concreto.

    B) La decisione n. 50/2005 parte correttamente dalla idea che la formazione attiene sia al profilo causale del rapporto di lavoro (e quindi debba essere inclusa nella sfera di competenza dell'ordinamento civile), sia a quello della formazione professionale, che appartiene invece alla potesta' legislativa della regione.

    Tuttavia, anche se il presupposto dell'interpretazione e' corretto, la concreta applicazione dei criteri di ripartizione tra le due forme di competenza legislativa dovrebbe essere meglio precisata in relazione alle fattispecie concrete.

    Va in primo luogo ricordato che la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce la formazione professionale alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni. Tale enfasi del testo costituzionale su una competenza sottratta all'intervento dello Stato deve essere, in questa circostanza, adeguatamente apprezzata dalla Corte. L'attribuzione agli enti territoriali della potesta' legislativa esclusiva in questa materia dovrebbe suggerire un criterio di ripartizione delle competenze molto restrittivo a carico dello Stato ed indubbiamente piu' estensivo nei confronti delle regioni. Quando l'art. 117 Cost. attribuisce agli enti territoriali il potere legislativo in materia di 'formazione professionale' evidentemente affida alle regioni una competenza generale su tutto cio' che attiene agli aspetti formativi, senza necessita' di distinguere tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale. Quest'ultima, infatti, e' sempre connessa ad un profilo di crescita e di qualificazione delle conoscenze del lavoratore che non puo' non essere ricompreso nell'ambito della formazione propriamente detta a cui fa riferimento il testo costituzionale.

    Si potrebbe obiettare che tale interpretazione di fatto escluderebbe qualsiasi competenza dello Stato. E che, al...

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