N. 446 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Livorno nel procedimento relativo a B.H.A., con ordinanza del 1° aprile 2008, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Livorno, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato - in riferimento all'art.

3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, possa disporre l'applicazione provvisoria della misura 'anziche' la pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena', in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza;

che il rimettente e' investito dell'istanza di ammissione provvisoria alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da una detenuta gia' condannata a cinque anni di reclusione dalla Corte d'appello di Roma, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), con sentenza del 13 dicembre 2006, divenuta definitiva il 13 febbraio 2008;

che, secondo il giudice a quo, sussisterebbero i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione dell'interessata alla misura alternativa richiesta, atteso che il residuo della pena e' inferiore a tre anni (la relativa esecuzione ha avuto inizio il 23 novembre 2005), e che la detenuta, delinquente primaria, ha trascorso un significativo periodo di detenzione agli arresti domiciliari (dal 30 maggio 2007 al 27 febbraio 2008), prima che la sentenza divenisse irrevocabile, rispettando le prescrizioni e mantenendo una condotta irreprensibile, di talche' risulterebbe inesistente il pericolo di fuga;

che, inoltre, non emergerebbero specifici e concreti elementi dai quali desumere la sussistenza di 'collegamenti attuali della detenuta con la criminalita' organizzata od eversiva, elementi che, di fatto, sarebbero stati ostativi anche alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la piu' tenue misura degli arresti domiciliari';

che, infine, la detenuta istante avrebbe a disposizione un domicilio 'ove riprenderebbe l'attivita' di cura familiare gia' svolta durante il periodo degli arresti domiciliari', laddove, sottolinea il giudice a quo, 'la stessa potrebbe essere gravemente pregiudicata dal protrarsi dello stato detentivo in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza […] anche in virtu' delle necessita' familiari e di accudimento evidenziate nell'istanza';

che il rimettente osserva come, nonostante la prognosi favorevole all'ammissione dell'interessata alla...

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