N. 444 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con ordinanza del 14 novembre 2007, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di A.A. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Pasquale Lattari per la parte costituita A.A. e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con ordinanza del 14 novembre 2007, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, pur ammettendo la costituzione della parte civile nel giudizio abbreviato introdotto dall'imputato con richiesta condizionata ad una integrazione probatoria, non prevedono per la stessa parte civile la possibilita' di chiedere l'ammissione di prova contraria;

che nel corso dell'udienza preliminare, secondo quanto riferito dal giudice a quo, l'imputato ha formulato una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, e la parte civile - 'accettando di partecipare al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 441, comma 2 c.p.p.' - ha sollecitato l'ammissione di alcuni testi;

che tale ultima 'richiesta - avversata dalla controparte veniva ritenuta irrituale ed inammissibile e pertanto la parte civile chiedeva rimettersi gli atti alla Corte costituzionale';

che detta questione di legittimita', prospettata con riguardo al principio di parita' tra le parti sancito dall'art. 111 Cost., avrebbe avuto ad oggetto - secondo quanto riferito dal rimettente il comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce alla parte civile, come invece riconosce al pubblico ministero, la possibilita' di sollecitare l'ammissione di prova contraria a quella introdotta dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito;

che il giudice a quo ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata;

che la carenza di poteri istruttori in capo alla parte civile si giustificherebbe, infatti, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato ad una integrazione probatoria, ove la parte medesima, in un quadro probatorio predeterminato, puo' razionalmente valutare se inserirsi nel giudizio penale o se piuttosto far valere le proprie ragioni mediante l'azione civile;

che sarebbe diversa, invece, l'ipotesi del giudizio abbreviato condizionato, perche' 'in tal caso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT