N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, il Presidente della giunta regionale, dr. Vito De Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Giacomo, dell'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, giusta procura speciale ad litem a margine del presente atto, con il quale e' elettivamente domiciliato presso l'Ufficio rappresentanza in Roma, alla via Nizza n. 56;

Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 127 Cost. e 32, legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dell'art. 23, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), recante 'disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza, pubblica e la perequazione tributaria', convertito con modifiche nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 21 agosto 2008, con cui sono stati aggiunti rispettivamente, all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30', il comma 5-ter, che dispone 'In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo' ed al comma 3 dell'art. 50 stesso d.lgs., dopo le parole 'e le altre istituzioni formative' i seguenti periodi 'In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.'.

M o t i v i I) Violazione dell'art. 117, commi 3, 4 e 6, Costituzione; II) Violazione dell'art. 118 Costituzione; III) Violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, art. 120, Costituzione.

La Regione Basilicata ritiene che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 4, art. 23 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, siano illegittime e violino le menzionate norme e principi della Costituzione della Repubblica italiana per le ragioni di seguito specificate.

Si premette che la prima riguardano la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato c.d. professionalizzante e la seconda concerne la regolamentazione in generale dell'apprendistato di alta formazione ed incidono, dunque, entrambe in materia di 'istruzione e formazione professionale', demandata alla competenza esclusiva c.d. residuale delle regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost. ed, in ogni caso, in materie rimesse alla legislazione concorrente fra Stato e regioni, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., per cui 'Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: …tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; '.

A) Per quanto concerne, in primo luogo, il comma 2 dell'art. 23, d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, si osserva che questo, aggiungendo all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 un comma 5-ter - il quale dispone 'In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo' - deroga alla disposizione contenuta nel precedente comma 5, secondo cui 'La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:…'...

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