N. 408 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con ordinanze del 9 gennaio 2008 dal Tribunale di Catania e del 12 novembre 2007 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai numeri 135, 219 e 220 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 20 e 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da V.

P. contro l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 9 gennaio 2008 (R.O.

n. 135 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il rimettente riferisce che la parte attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, agisce per il risarcimento dei danni patiti per fatti ascrivibili alla responsabilita' medico-professionale dei convenuti; danni il cui accertamento e' stato rimesso al nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale, al termine dell'incarico, ha chiesto la liquidazione dei propri onorari;

che, in ragione di tale richiesta, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata sia in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto prevede che l'opera svolta dal consulente tecnico d'ufficio possa essere in sostanza gratuita, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente e il suddetto beneficio non sia revocato: ipotesi che si potrebbe verificare nel giudizio principale, poiche' la disposta consulenza 'ha escluso la fondatezza, sotto il profilo tecnico medico-legale, degli assunti di parte attrice';

che, a parere del Tribunale, tale previsione violerebbe l'art.

36 della Costituzione, in quanto consente che il patrocinio a spese dello Stato sia, in realta', a carico del professionista chiamato a svolgere un ufficio pubblico irrinunciabile;

che, sempre secondo il rimettente, l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe l'art. 97 della Costituzione, poiche' far dipendere dall'esito del giudizio la remunerazione del consulente tecnico d'ufficio pone a rischio la sua imparzialita', potendo egli essere indotto a prediligere una ricostruzione tecnica che, rendendo vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli consenta di ottenere la liquidazione dei propri onorari;

che risulterebbe, altresi', violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata pone in essere una...

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