N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore Maria Rita Lorenzetti, autorizzata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1278 del 29 settembre 2008 e n. 1354 del 13 ottobre 2008 (docc. 1 e 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 25447 del 14 ottobre 2008, rogata dall'avv. Marco Galletti notaio in Perugia (doc. 3), dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008; per violazione dell'art. 117, quarto comma, dell'art. 119, comma 1, e dell'art. 136 della Costituzione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o Con il d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state dettate Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

All'interno dei Titolo II, Sviluppo economico, semplificazione e competitivita' e' collocato il Capo IV, Casa e infrastrutture, che contiene alcune disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 13, in particolare, dispone al comma 1 che, 'al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, ... la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti'.

Il comma 2 fissa i criteri di cui 'si tiene conto' 'ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1', nei seguenti termini:

'a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo'.

Dunque, l'art. 13, commi 1 e 2, regola - sia dal punto di vista procedurale (attraverso il rinvio agli accordi in sede di Conferenza unificata) sia dal punto di vista sostanziale - la materia dell'alienazione degli immobili degli 'Iacp', con il fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di questi, di favorire l'acquisto in proprieta' da parte degli assegnatari e di acquisire risorse per realizzare nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

Tali norme, pero', risultano lesive delle competenze costituzionali della Regione Umbria per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Illegittimita' dell'art. 13, commi 1 e 2, per violazione dell'art.

117, quarto comma, della...

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