N. 402 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2), del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata 'Enduring Freedom'. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), e degli artt. 314, comma 2, e 323 del codice penale, promosso con ordinanza del 22 dicembre 2007 dal Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale militare a carico di G. F. ed altro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 dicembre 2007, il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 37 del codice penale militare di pace, 47, secondo comma, numero 2 del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata 'Enduring Freedom'. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303), 314, secondo comma, e 323 del codice penale, nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare i delitti di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323, cod. pen., se commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace;

che, come riferisce dettagliatamente il rimettente, sulla base delle indagini effettuate, il cui esito era stato confermato nell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato agli imputati, militari dell'Esercito, il reato di peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. pace) per l'appropriazione dell'auto di servizio, ravvisata nella sua utilizzazione per fini di diporto personale;

che il Tribunale ritiene che nella condotta ascritta agli imputati sia ravvisabile lo scopo di usare momentaneamente il veicolo per poi restituirlo immediatamente nella disponibilita' dell'Amministrazione;

che - rileva ancora il rimettente - la legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sostituendo l'articolo 314 cod. pen.

(peculato), ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie del cosiddetto 'peculato d'uso', di cui al secondo comma del citato art.

314, ormai unanimemente ritenuta fattispecie autonoma di reato;

che il reato di peculato militare, non modificato dalla citata novella, non contempla la meno grave ipotesi di condotta consistente nell'uso momentaneo del bene, introdotta, invece, nella disciplina penale comune;

che, pertanto, il Tribunale militare afferma di trovarsi nella necessita' di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla ravvisata ipotesi di reato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, con la conseguente regressione alla fase iniziale del procedimento;

che tale regressione pregiudicherebbe l'attivita' processuale gia' svolta e la possibilita' per gli imputati di ottenere immediatamente la sentenza di primo grado, ponendosi in tal modo in contrasto con la ragionevole durata del processo e conseguirebbe, altresi', all'applicazione di una...

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