N. 401 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promossi dalla Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 7 febbraio 2008, e dalla Corte di appello di Torino, con tre ordinanze del 29 gennaio 2008, rispettivamente iscritte ai numeri 181, 191, 192 e 193 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di B. M., di A. A. e altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Nicola Valente per l'INPS, Mario Albanese per B. M., Carlo De Angelis per A. A. ed altri e gli avvocati dello Stato Vittorio Russo e Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.1. - La Corte di appello di Trieste - adita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad alcuni ex combattenti il diritto a vedersi calcolata sulla maggiorazione pensionistica prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), la perequazione automatica sin dall'anno 1985 e non solo dalle date di costituzione del beneficio - ha sollevato, con ordinanza del 7 febbraio 2008, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

Il giudice a quo specifica che la norma impugnata e' sopravvenuta in corso di causa e ricostruisce la ratio del beneficio osservando che il legislatore, facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale, ha previsto - con il citato art. 6 della legge n. 140 del 1985 - in favore degli ex combattenti che non avessero goduto di altri benefici, una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro). A norma del comma 3 della disposizione citata, la maggiorazione 'e' soggetta alla disciplina della perequazione automatica'.

Tuttavia l'interpretazione dell'art. 6, secondo cui il beneficio va perequato sin dalla sua istituzione, suffragata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14285 del 2005, e' stata contraddetta dalla norma impugnata, la quale, a ben ventidue anni di distanza dall'emanazione della citata legge n. 140 del 1985, ha stabilito che, viceversa, la suddetta perequazione debba decorrere 'dal momento della concessione della maggiorazione agli aventi diritto'.

Si sarebbe cosi' determinata un'irragionevole disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost., fra coloro che ottennero la prestazione nel 1985 (e negli anni seguenti) ed i nuovi e successivi aventi diritto: per i primi vi e' stata una perequazione immediata, mentre per gli altri la maggiorazione e' stata perequata solo dopo la concessione, pur trattandosi di soggetti parimenti meritevoli e nelle stesse condizioni. Infatti, l'unico requisito per ottenere detta maggiorazione e' l'appartenenza alle categorie previste dalla legge...

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