N. 400 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C.

E. ed altro con ordinanza del 30 ottobre 2007, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 30 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversita' del fatto rispetto a quello contestato, ai sensi dell'art.

521, comma 2, cod. proc. pen.

Chiamato alla trattazione dell'udienza preliminare in un procedimento per il reato di sfruttamento della prostituzione altrui, il giudice a quo riferisce che, nello stesso procedimento, all'esito di un precedente dibattimento, quale componente del collegio giudicante, egli aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in ragione della diversita' del fatto accertato da come descritto nell'imputazione, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Il rimettente esclude che l'art. 34 cod. proc. pen. contempli quale ipotesi d'incompatibilita' del giudice la situazione descritta e, tuttavia, assume che, rispetto ad essa, sussistano le stesse ragioni poste a fondamento dell'incostituzionalita' della norma dichiarata, con la sentenza n. 455 del 1994, per il caso di giudizio dibattimentale celebrato dal giudice che, nel precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ha emesso ordinanza...

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