N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 2008, n. 1272 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 14131 del 15 ottobre 2008, rogata dal dott. Margherita Poli, notaio in Genova (doc. 2), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv.

Luigi Manzi, in via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli: 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 e 12; 13, commi 1 e 2; 23, comma 2;

23-bis, commi 2, 3, 4, 7 e 10; 26, comma 1; 76, comma 6-bis; 81, commi 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 38, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008; per violazione dell'art. 3, dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, dell'art. 118, primo e secondo comma, dell'art. 119, primo comma, e dell'art. 136 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e del principio di certezza del diritto, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o Con il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state dettate Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

All'interno del Titolo II, Sviluppo economico, semplificazione e competitivita', e' collocato il Capo IV, Casa e infrastrutture, che contiene alcune disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. L'art. 11, Piano casa, prevede un piano nazionale di edilizia abitativa e regola dettagliatamente gli interventi attraverso cui si articola e le procedure attuative, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture ed una gestione centralizzata degli interventi.

L'art. 13, poi, Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, che intervenendo nella gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica prevede che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le Regioni promuovono in sede di Conferenza unificata la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili degli Iacp (comma 1), accordi che devono tener conto dei criteri indicati nel comma 2.

Il Capo VI, Liberalizzazioni e deregolazione, contiene una disposizione (l'art. 23) che reca Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato e, in particolare, al comma 2, inserisce il comma 5-ter nell'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, in base al quale, in caso di formazione esclusivamente aziendale, 'i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. ovvero agli enti bilaterali', che 'definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo'.

Ancora, il capo VI contiene l'art. 23-bis, Servizi pubblici locali di rilevanza economica, che disciplina organicamente il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e pone limiti ai soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive, anche tramite la previsione di regolamenti di delegificazione.

Il Capo VII, Semplificazioni, contiene l'art. 26, Taglia-enti, che al comma 1 sopprime gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', esclusi gli enti indicati nella medesima disposizione.

All'interno del Titolo III, Stabilizzazione della finanza pubblica, il Capo II e' dedicato al Contenimento della spesa per il pubblico impiego e l'art. 76 alle Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio. Il comma 6-bis di tale disposizione riduce dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane, con riferimento prioritario alle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

Infine, il Titolo IV, Perequazione tributaria, contiene nel Capo I, Misure fiscali, l'art. 81, Settori petrolifero e del gas, che ai commi da 29 a 38-bis istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento prioritario delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti e, in particolare, a finanziare la 'social card', disciplinata dai commi 32-37.

Tutte tali norme risultano lesive delle competenze costituzionali della Regione Liguria per le seguenti ragioni di D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11 per violazione dell'art. 117, terzo comma dell'art. 118, primo comma, dell'art. 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

L'art. 11, d.l. n. 112/2008, prevede che, 'al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata..., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa' (comma 1). Il piano 'e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa' per determinate categorie di soggetti svantaggiati, indicati nel comma 2.

In base al comma 3, 'il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali', attraverso gli interventi di seguito indicati, che comprendono la costituzione di fondi immobiliari (lettera a), 'l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo' (lettera b), la 'promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici' (lettera c); il capo III in questione riguarda il promotore finanziario, la societa' di progettazione e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori pubblici), le 'agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi', la 'realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale' (lettera e).

Il comma 4 prevede che 'il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata,. al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana'. Sempre il comma 4 specifica che decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, 'gli accordi di programma possono essere comunque approvati'.

Il comma 5 dispone che 5 'gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice' dei contratti pubblici... mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualita' urbana...;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2'.

Dal comma 8 risulta che, 'in sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti'. Inoltre, si aggiunge che le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al...

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