N. 380 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 29 marzo 2008 dal Giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Casula Mario Massimo e la Prefettura di Nuoro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Sorgono ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine diverso e piu' breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;

che, riferisce il giudice a quo, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del prefetto di Nuoro n. 4847/05 del 27 febbraio 2008, con la quale era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria al padre del contravventore minorenne, per violazione dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per guida senza patente, commessa in data 12 agosto 2005, l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento prefettizio in quanto emesso oltre il termine prescritto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

che, a giudizio del rimettente, l'infrazione contestata riguarda una violazione amministrativa inclusa tra quelle per le quali, non essendo ammesso il pagamento nella misura ridotta del minimo edittale, non si prevede la proposizione di un ricorso al prefetto, in quanto la determinazione della sanzione pecuniaria per tale infrazione e' rimessa al prefetto medesimo, al quale il verbale di...

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