DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. 187 - Modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)' e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 95 dell'art. 4 il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a Comuni e loro consorzi, nonche' a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Richiamato il proprio decreto 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. con il quale e' stato emanato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97)';

Vista la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, recante 'Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 16 aprile 1999, n. 7' il cui art. 4, comma 26 autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di tutelare la succitata funzione che la scuola materna garantisce, a concedere a Comuni e loro consorzi, nonche' a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Atteso che il comma 27 del citato art. 4 della legge regionale n.

15/2005 stabilisce che i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di detti contributi in conto capitale sono stabili dal regolamento previsto dall'art. 4, comma 96, della legge regionale n.

1/2005;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, titolata 'Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7' ed in particolare il comma 35 dell'art. 4 che, nell'apportare modifica al comma 35 dell'art. 4 della summenzionata legge regionale n. 1/2005, ha soppresso il riferimento ai mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ed ha previsto l'utilizzo dei contributi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori;

Tenuto conto di tali modifiche cui e' stato improntato l'operato sostanziale del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale...

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