DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2008, n. 165 - Legge regionale n. 4/2001. Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 4, commi dal 7 al 13, della legge regionale 24 febbraio 2001, n. 4 che disciplina i finanziamenti in conto capitale agli enti che svolgono le funzioni del Servizio Sanitario regionale per interventi di investimento relativi al patrimonio indisponibile;

Atteso che, in particolare, il comma 10 del suddetto articolo demanda alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalita' per l'erogazione del saldo dei predetti finanziamenti e per la loro rendicontazione;

Rilevato peraltro che, avendo ritenuto necessario provvedere in merito con apposita disciplina regolamentare, con proprio decreto 28 settembre 2001, n. 0358/Pres., e' stato approvato il 'Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi';

Ravvisata l'opportunita' di operare talune modifiche e integrazioni al Regolamento al fine di standardizzare gli schemi di rendicontazione, onde agevolare gli enti e uniformare i rendiconti prodotti, al fine di un piu' agevole e puntuale controllo degli stessi nonche' di consentire una migliore valutazione, caso per caso, della durata dell'eventuale proroga concessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 3 luglio 2008 con la quale sono state approvate le modifiche al 'Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi'; nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia nonche' l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. Sono approvate le modifiche al 'Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di...

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