REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2008, n. 8 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 14 giugno 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sostituzione dell'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
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L'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
'Art. 522 (Amministrazione). - 1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all'amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e in conformita' agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”.'.
Art. 2.
Modifiche dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002
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Il comma 1, dell'art. 523 del r. r. n. 1/2002, e' sostituito dal seguente:
'1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialita', compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.'.
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Il comma 2 dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002 e' abrogato.
Art. 3.
Modifiche all'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002
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Al comma 3 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'con delibera della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'con atto motivato del direttore della direzione regionale competente'.
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Al comma 5 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'La Giunta regionale delibera la' sono sostituite dalle seguenti: 'Il direttore della direzione regionale competente assume le iniziative per la'.
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Al comma 6 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'La Giunta regionale puo' revocare l'atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della Giunta stessa,' sono sostituite dalle seguenti: 'Il direttore della direzione regionale competente puo' revocare l'atto di concessione quando'.
Art. 4.
Modifica all'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002
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Al comma 1 dell'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: 'con decreto del presidente della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'con atto motivato del direttore della direzione regionale competente'.
Art. 5.
Modifica all'art. 526 del regolamento regionale n. 1/2002
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