REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2008, n. 8 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 14 giugno 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

  1. L'art. 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 522 (Amministrazione). - 1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all'amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e in conformita' agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”.'.

    Art. 2.

    Modifiche dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002

  2. Il comma 1, dell'art. 523 del r. r. n. 1/2002, e' sostituito dal seguente:

    '1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialita', compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.'.

  3. Il comma 2 dell'art. 523 del regolamento regionale n. 1/2002 e' abrogato.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002

  4. Al comma 3 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'con delibera della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'con atto motivato del direttore della direzione regionale competente'.

  5. Al comma 5 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'La Giunta regionale delibera la' sono sostituite dalle seguenti: 'Il direttore della direzione regionale competente assume le iniziative per la'.

  6. Al comma 6 dell'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'La Giunta regionale puo' revocare l'atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della Giunta stessa,' sono sostituite dalle seguenti: 'Il direttore della direzione regionale competente puo' revocare l'atto di concessione quando'.

    Art. 4.

    Modifica all'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002

  7. Al comma 1 dell'art. 525 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: 'con decreto del presidente della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'con atto motivato del direttore della direzione regionale competente'.

    Art. 5.

    Modifica all'art. 526 del regolamento regionale n. 1/2002

  8. I1...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT