REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 6 - Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP), istituita, in conformita' all'art. 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui al citato art. 8, comma 6, lettera c).

Art. 2.

Natura giuridica e attivita' dell'ARP 1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, e' un'unita' amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

  1. L'ARP e' preposta allo svolgimento di attivita' tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette ed in particolare:

    1. assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette nella predisposizione degli strumenti di cui agli articoli 26, 27 e 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nonche' nella realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale di promozione economica e sociale;

    2. assiste gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale nella gestione delle stesse ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997;

    3. collabora con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette nonche' del documento strategico sulla biodiversita' di cui all'art.

      11-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

    4. effettua attivita' di monitoraggio e controllo sullo stato di qualita' degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, ai sensi dell'art. 25-bis della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

    5. cura la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale appartenente al ruolo unico previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche;

    6. su richiesta della Giunta regionale, nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli articoli 19, 26 e 27 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, provvede, rispettivamente, alla gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ed alla redazione del piano e del regolamento dell'area.

  2. L'ARP puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

  3. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette, 1'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ARP e alla relativa attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2.

    Art. 3.

    Direttore 1. Organo dell'ARP e' il direttore, nominato, su proposta congiunta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette e dall'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.

    53, comma 2, dello statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

    1. diploma di laurea;

    2. comprovata professionalita' ed esperienza in materia di aree naturali protette e nella direzione di organizzazioni complesse.

  4. Il direttore e'...

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