DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 38 - Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'11 luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro' in tema di istituzione dell'azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);

Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole della quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 giugno 2008, n.

511 che approva il regolamento 'Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n.

47/R recante norme per il diritto allo studio universitario';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione del capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

  1. Il capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro') e' abrogato.

    Art. 2.

    Sostituzione della rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

  2. La rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituita dalla seguente: 'Azienda per il diritto allo studio universitario'.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

  3. L'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n.

    47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 53 (Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda).

    - 1. L'azienda, ai sensi...

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