LEGGE REGIONALE 1 agosto 2008, n. 8 - Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dal 1 gennaio 2009 e' istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.

  1. Il Comune di Campolongo Tapogliano e' costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

  2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunita' di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

    Art. 2.

    Elezione degli organi 1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

  3. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'art. 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica.

    Con lo stesso decreto e' altresi' determinata l'indennita' di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

  4. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano e' approvato lo statuto comunale.

    Art. 3.

    Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari 1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

  5. I beni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT