LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2008, n. 1 - Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di celerita', efficienza, efficacia, economicita' e specializzazione dell'azione amministrativa, detta norme generali relative alle agenzie regionali istituite, con apposite leggi, ai sensi dell'art. 54 dello statuto, di seguito denominate agenzie.

  1. Con le leggi regionali istitutive delle singole agenzie viene stabilita, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge, la specifica disciplina tenendo conto delle diverse esigenze operative.

    Art. 2.

    Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie 1. Le agenzie sono unita' amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attivita' tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalita', conoscenze specialistiche e specifiche modalita' di organizzazione del lavoro.

  2. Alle agenzie e' riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.

  3. Ai fini di cui al comma 2, la giunta regionale, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale, su proposta dell'assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, i programmi triennali di attivita' delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La giunta regionale, altresi', esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.

    Art. 3.

    Attivita' nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici 1. Le agenzie possono svolgere le attivita' tecnico-operative nelle materie di propria competenza anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

    Art. 4.

    D i r e t t o r e 1. Organo dell'agenzia e' il direttore, nominato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello statuto, scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti nelle singole leggi istitutive.

  4. Al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico, fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all'art. 5. Il trattamento economico del direttore e' determinato dalla giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entita' delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005).

  5. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'agenzia ed e' responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione nonche' della conformita' della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'agenzia di cui all'art. 2.

    Il direttore, tra l'altro:

    1. predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 5 e la trasmette alla giunta regionale per la relativa adozione;

    2. predispone la proposta di programma annuale di attivita' dell'agenzia ai sensi dell'art. 6 e la trasmette alla giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

    3. adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonche' il rendiconto generale ai sensi dell'art. 7;

    4. redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

    5. assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma annuale di attivita' dell'agenzia di cui all'art. 6, nonche' le necessarie...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT