LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 26 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

  1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n.

    32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente:

    '5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all'art. 10 individuate dal regolamento regionale di cui all'art. 32, comma 3.'.

  2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente:

    '6. Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all'art. 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Universita', non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

  3. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10 (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). - 1. E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalita' giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.

  4. L'Azienda, in collaborazione con le Universita' degli studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Universita' per Stranieri di Siena, l'Istituto italiano di scienze umane, l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all'art. 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.

  5. L'Azienda realizza gli interventi di cui all'art. 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Universita' della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.

  6. Sono organi dell'Azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori; le modalita' di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, comma 3.

  7. Il funzionamento dell'Azienda e' disciplinato da un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificita'.

  8. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalita' previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.

  9. L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.

  10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:

    1. il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;

    2. il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attivita' annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale;

  11. Il finanziamento dell'Azienda e' assicurato mediante:

    1. finanziamento regionale;

    2. proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

    3. altre entrate proprie;

    4. accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

  12. Il patrimonio dell'Azienda e' vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'art. 9.

  13. L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Universita' della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.'.

    Art. 3.

    Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 32/2002

  14. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente:

    'Art. 10-bis (Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda e' composto da:

    1. cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

    2. il presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Universita' Toscane (CORECO), di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) o suo delegato permanente;

    3. i tre presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di cui all'art. 10-sexies, comma 7.

  15. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

  16. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel consiglio di amministrazione dell'Azienda:

    1. dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'art. 10-sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

    2. dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

  17. Il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

  18. Il consiglio di amministrazione si riunisce con il consiglio regionale degli studenti almeno...

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