LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 27 - Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 «Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)».

(Pubblicata nel 2° suppl. al bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n.

30/2006

  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.

    30/2006 e' sostituita dalla seguente:

    'e) tredici rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui tre rappresentanti di comuni montani; '.

    Art. 2.

    Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006

  2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente:

    '2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunita' montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.'.

  3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 e' sostituito dal seguente:

    '3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunita' montane e collinari, nonche' i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.'.

    Art. 3.

    Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006

  4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 le parole 'Con...

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