LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14 - Norme in materia di politiche per le giovani generazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 28 agosto 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge 1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunita' regionale.

Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie eta' per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari-bisogni, in un'ottica di continuita' e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' regionale.

Art. 2.

Principi ispiratori 1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinche' tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunita' di crescita e di realizzazione personale.

A tal fine la Regione:

  1. valorizza le diverse abilita' e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

  2. favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunita', contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

  3. favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunita'; considera, altresi', lo scambio che ne deriva un' opportunita' e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identita' europea;

  4. individua nell'educazione alla pace, alla legalita' e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarieta' sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

  5. sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilita' dell'ambiente urbano e nelle, scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della citta';

  6. assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realta' e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creativita' e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

  7. assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilita' e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

  8. promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilita' di accesso, ascolto, flessibilita', prossimita' ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei-bisogni e integrazione delle professionalita', nonche' continuita' educativa da attuare nei vari contesti di vita;

  9. riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

    Art. 3.

    Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa 1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'art. 2, persegue:

  10. l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilita' e di sviluppo sostenibile;

  11. l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le universita'; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

  12. la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

  13. la continuita' di programmazione attenta alle esigenze delle varie eta' dei soggetti in prospettiva evolutiva;

  14. la valorizzazione di un proficuo rapporto tra enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la liberta' di scelta nei percorsi di vita delle persone.

    Art. 4.

    Funzioni del comune 1. I comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunita' come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei-bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonche' di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

    2. Il comune e' titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria.

    Esso:

  15. prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialita' e per i neo maggiorenni;

  16. esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;

  17. assicura la necessaria collaborazione con le autorita' giudiziarie competenti;

  18. valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

    3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

    4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

    Art. 5.

    Funzioni della provincia 1. La provincia, quale ente intermedio:

  19. approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

  20. promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalita';

  21. istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

  22. cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

  23. fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

  24. svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

  25. approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.

    Art. 6.

    Funzioni della Regione 1. La Regione:

  26. approva lo specifico programma di cui all'art. 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialita';

  27. approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'art. 33;

  28. favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realta' provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneita' di opportunita' e di qualita' nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

  29. istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalita' di funzionamento;

  30. puo' disporre controlli e verifiche sulle comunita' autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al comune competente alla vigilanza;

  31. raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

  32. prepara, in accordo con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attivita' di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;

  33. sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o...

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