LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 3 - Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 1 luglio 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22

  1. La parola 'personale precario del servizio sanitario' di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali' devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.

    Art. 2.

    Integrazione all'art. 8, comma 10-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, cosi' come inserito dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27

  2. All'art. 8, comma 10-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e' aggiunto il seguente periodo: 'Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico'.

    Art. 3.

    Integrazione all'art. 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1

  3. All'art. 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n.

    1, e aggiunto il seguente periodo: 'Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico'.

    Art. 4.

    Interpretazione autentica dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1

  4. Le disposizioni dell'art. 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1, si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata.

  5. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano gia' superato una selezione pubblica per l'assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall'ulteriore procedura selettiva.

  6. Il termine di validita' delle graduatorie concorsuali ancora vigenti e' prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite...

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