DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 24 - Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita) - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente «Disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita). Interventi finanziari della Regione per attivita' di soccorso» - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente «Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 22 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita);

Visti:

il regolamento regionale emanato con proprio decreto 30 giugno 2004, n. 34/R 'Disposizioni per l'attuazione della legge regionale n.

29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita). Interventi finanziari della Regione per attivita' di soccorso';

il regolamento regionale emanato proprio decreto 3 marzo 2006, n.

7/R 'Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita)';

Ritenuto necessario procedere all'abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/R/2004 nonche' alla modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/R/2006;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;

Acquisiti i pareri favorevoli della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 17 aprile 2008 e del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n.

351, che approva il regolamento di disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita) -Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n.

34/R concernente 'Disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita). Interventi finanziari della Regione per attivita' di soccorso' - Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente 'Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 1 5 della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita)';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n.

29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), disciplina gli interventi finanziari regionali previsti dalla medesima legge in caso di emergenza:

  1. favore degli enti locali;

  2. a favore della popolazione.

    Art. 2.

    Comuni economicamente svantaggiati 1. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente titolo I, sono considerati economicamente svantaggiati (d'ora in poi denominati comuni svantaggiati) i comuni con indice di disagio superiore alla media dell'indice di disagio di tutti i comuni toscani, determinato ai sensi della legge regionale del 27 settembre 2004, n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale n. 7 maggio 1985, n. 57 'Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente'. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 'Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

    2. Nell'ambito dei comuni svantaggiati, come determinati ai sensi del comma 1, sono considerati particolarmente svantaggiati quelli con indice di disagio superiore al 30% della media di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Modalita' di applicazione per le forme associate 1. Gli interventi finanziari di cui al presente titolo I si applicano anche alle forme associate di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 67/2003 per le attivita' svolte da quest'ultime in conformita' al piano di protezione civile intercomunale, approvato secondo le procedure prescritte dall'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n.

    69/R (organizzazione delle attivita' del sistema regionale della protezione civile in emergenza).

    2. Ove l'attivita' svolta dalla forma associata sia riferibile ad un solo comune, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2; fuori da tale caso, la forma associata si considera:

  3. svantaggiata se almeno 1/3 dei comuni associati appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 1;

  4. particolarmente svantaggiate se almeno 1/3 dei comuni associati appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 2.

    3. Il dirigente regionale competente provvede ad individuare, per ciascuna forma associata, le attivita' previste dal piano e ammissibili agli interventi finanziari di cui al presente regolamento nonche' gli elementi di cui al comma 2; tale individuazione e' effettuata in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo ed e' aggiornata in rapporto alle variazioni degli elementi di cui al comma 2 ovvero del piano di protezione civile della forma associata per le parti rilevanti ai fini del medesimo comma 2.

    Art. 4.

    Spese degli enti locali ammissibili ai contributi di cui all'art. 23 delle legge regionale n. 67/2003

    1. Le spese disposte dagli enti locali ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 67/2003 si riferiscono a:

  5. messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o altre strutture ricettive) per il periodo massimo di trenta giorni nonche' di contributi per la loro autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 31;

  6. la fornitura di generi alimentari e di prima necessita' nonche' di altri beni e/o servizi strumentali agli interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie;

  7. la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili;

  8. gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitato, con esclusione degli interventi provvisionali e di ripristino a carico dei concessionari dei servizi pubblici;

  9. retribuzione ed oneri accessori delle maestranze forestali attivate a supporto delle attivita' di soccorso, in conformita' alle disposizioni del relativo contratto di lavoro, purche' attivati in conformita' all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69/2004;

  10. le prestazioni straordinarie del personale dipendente impiegato nelle sale operative comunali e provinciali, oltre le prime 24 ore, purche' l'attivazione e l'operativita' delle sale medesime risulti dalle segnalazioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69/2004 e in presenza del piano di protezione civile valutato positivamente dalla Regione ai sensi dell'art. 24 del medesimo regolamento.

  11. le prestazioni straordinarie del personale tecnico dipendente del comune ovvero, ove ne sia richiesto il supporto tecnico, della Provincia, impiegato per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di evacuazione della popolazione.

  12. le prestazioni straordinarie del personale dipendente delle comunita' montane e delle altre forme associate dei comuni impiegato nelle attivita' di sala operativa o di supporto tecnico di cui rispettivamente alle lettere f) e g) nell'ambito della gestione delle attivita' associate di protezione civile ovvero di attivita' di supporto ai comuni, fermi restando i presupposti relativi alle segnalazioni e alla presenza del piano intercomunale di protezione civile previsti alle medesime lettere;

  13. l'esecuzione di opere provvisionali su edifici o altri manufatti distrutti o resi pericolanti dall'evento, la cui realizzazione risulti improcrastinabile per la salvaguardia della pubblica incolumita';

  14. l'esecuzione dei primi interventi di emergenza finalizzati al mantenimento della funzionalita' delle opere (quali a titolo esemplificativo: argini, muri di contenimento) poste a difesa di centri abitati, aree industriali ed edifici strategici, alla riapertura delle luci dei ponti ostruiti da materiale flottante portato dalla piena o al ripristino dei collegamenti viari con centri abitati rimasti isolati a seguito dell'evento.

    2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera j), possono altresi' essere ammessi a contributo, d'intesa con l'ente erogante il contributo medesimo, i seguenti interventi urgenti e improcrastinabili finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita' da realizzarsi nell'immediato post emergenza:

  15. la prima stabilizzazione di dissesti funzionale ad evitare o a revocare provvedimenti di evacuazione/inagibilita' di centri abitati e di edifici pubblici destinati all'esercizio di funzioni e servizi essenziali.

  16. l'immediata ricostruzione della viabilita' distrutta a causa di movimenti franosi provocati dall'evento ovvero la stabilizzazione di dissesti che hanno prodotto l'adozione di provvedimenti interdettivi anche parziali della medesima, non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale, delle relative pertinenze e dei versanti.

  17. il completamento degli...

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