REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2008, n. 1 - Regolamento per la formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 16 giugno 2008) Premesso che il consiglio regionale, ha approvato la deliberazione n. 144 del 20 maggio 2008;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria 1. Con il presente regolamento vengono definite:

  1. le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;

  2. le modalita' di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del corso di formazione;

  3. la composizione della commissione esaminatrice;

  4. il modello di tesserino di riconoscimento.

    1. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in possesso di attestato di idoneita' conseguito con il superamento di un esame sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.

    2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono gia' in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui all'art. 2, comma 3.

    3. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n. 7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito nell'ambito della provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale attivita' svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    4. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal presidente della provincia secondo le procedure di cui al presente regolamento.

    5. Le province coordinano e controllano l'attivita' delle guardie zoofile, in collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i comuni e le associazioni protezionistiche.

      Art. 2.

      Organizzazione dei corsi 1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati. previa autorizzazione del servizio veterinario regionale, dai soggetti indicati all'art. 12, comma della legge regionale 4 marzo 2005, n. 2.

    6. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, e' inoltrata al Servizio veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformita' della...

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