LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 18 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 3/1994

  1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'), e' sostituito dal seguente:

    '1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione da' atto dell'avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

  2. L'art. 46 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 46 (Miglioramenti ambientali). - 1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione puo' prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.'.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

  3. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 48 (Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia). - 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.'.

    Art. 4.

    Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 3/1994

  4. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

    '1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio...

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