N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della l.r. Lazio n. 11 del 21 luglio 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 28 luglio 2008.

La legge regionale n. 11 del 21 luglio 2008 (pubblicato nel B.U.R.

28 luglio 2008 n. 28) 'Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unita' di soccorso in acqua' nei suoi quattordici articoli disciplina l'attivita' di salvataggio svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti, al dichiarato fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste e interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori.

Piu' precisamente gli artt. 1, 2 e 3 definiscono le caratteristiche e l'allestimento dei mezzi di soccorso nautico, degli strumenti di salvataggio, in particolare delle barelle, quali strumenti prioritari di salvataggio, come di seguito si riporta.

Art. 1 (Finalita). - 1. La Regione, al fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste nonche' interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori, favorisce l'attivita' di salvamento svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti.

Art. 2 (Moto d'acqua). - 1. La moto d'acqua e' un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico.

2. La moto d'acqua deve essere munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell'infortunato in tempi brevi ed il trasporto dello stesso in sicurezza anche con un natante di piccole dimensioni e con un equipaggio composto da due sole persone.

3. La moto d'acqua deve essere allestita con una serie di accessori che la rendano altamente operativa per mansioni di pattugliamento, ricerca, e/o soccorso tra cui una barella non pneumatica, a galleggiamento positivo, semirigida e arrotolata su se stessa nella parte poppiera che, rimanendo in posizione 'standby', e' completamente neutra rispetto all'opera viva diventando all'occorrenza immediatamente operativa.

Art. 3 (Strumento di salvataggio). - 1. La barella, quale strumento prioritario di salvataggio per le finalita' della presente legge deve essere munita di certificazione CE, deve essere iscritta al Ministero della salute e rientrare nei dispositivi medicali a basso rischio.

2. La barella deve essere conforme, in particolare, ai seguenti requisiti:

  1. essere realizzata con materiale non pneumatico, polivinilecloruro il rivestimento esterno e polietilene espanso a cellule chiuse quello interno;

  2. essere caratterizzata da colori ad alta visibilita';

  3. essere dotata di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire con un impegno relativo il soccorso di soggetti anche di elevato peso corporeo;

  4. essere allestita con le attrezzature di primo soccorso e con defibrillatore automatico da adoperare a terra.

    3. La barella in forma indipendente dalla moto d'acqua deve essere utilizzata come aiuto al galleggiamento ed essere in grado di sostenere fino a tre persone sedute o sei aggrappate alle apposite maniglie.

    4. La barella deve essere realizzata in modo da consentire il trasporto a terra con possibilita' di immobilizzazione provvisoria del bagnante.

    Tali disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 19 settembre 2008 del Consiglio dei ministri (che per estratto si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. - la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g ed h Cost.

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