N. 359 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 7 febbraio 2008 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di R.G., iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato disposto l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello;

che dinanzi al rimettente e' impugnato il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'istanza, presentata dalla difesa dell'imputato, per la 'declaratoria dell'inefficacia dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari per omissione dell'interrogatorio';

che l'aggravamento della misura, precisa il rimettente, era stato disposto dal giudice di primo grado, dopo la pronuncia della sentenza di condanna e prima della trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio di gravame;

che, riferisce ancora il giudice a quo, in sede di appello cautelare la difesa dell'imputato ha contestato, tra l'altro, il presupposto sul quale e' motivato il rigetto dell'istanza de libertate, e cioe' che, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito della 'procedura sanzionatoria' regolata dall'art. 276 cod. proc. pen., non occorresse procedere ad un successivo interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.;

che secondo la tesi difensiva occorrerebbe distinguere tra l'ipotesi di aggravamento della misura cautelare prevista dall'art.

276, comma 1-ter, cod. proc. pen. (violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari), nella quale l'interrogatorio non sarebbe richiesto, e l'ipotesi di aggravamento disposto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 276, nella quale, invece, l'interrogatorio dovrebbe ritenersi prescritto a pena di estinzione della misura;

che il rimettente condivide l'interpretazione della difesa e ritiene, in linea con il piu' recente indirizzo della Corte di cassazione (sono richiamate Cassazione penale, sentenze n. 21407 del 2005 e n. 1600 del 2006), che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT