N. 358 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze della Corte d'appello di Venezia del 20 aprile 2007, della Corte d'appello di Firenze del 24 luglio 2007 e della Corte d'appello di Torino del 22 ottobre 2007, iscritte, rispettivamente, ai nn. 616 e 780 del registro ordinanze 2007 ed al n. 134 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 20 aprile 2007 (r.o. n. 616 del 2007), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU);

che la rimettente e' investita, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, della decisione in ordine all'applicazione della decurtazione del 40% dell'indennita' di espropriazione, prevista dall'art. 5-bis citato, essendo stata sul punto annullata, per difetto di motivazione, la sentenza pronunciata da altra sezione della medesima Corte d'appello;

che, riferisce inoltre il giudice a quo, nell'atto di riassunzione i soggetti espropriati hanno avanzato domanda diretta ad ottenere 'la determinazione della giusta indennita' di espropriazione e la conseguente giusta indennita' di occupazione nella somma gia' liquidata da questa Corte con la sentenza cassata ma senza la decurtazione del 40% e con l'aggiunta di un'ulteriore somma a titolo di indennita' agricola ai sensi dell'art. 37 comma nono del D.P.R.

327/2001', mentre la controparte ha chiesto il rigetto delle domande e la conferma dell'indennita' nella misura gia' determinata;

che, prosegue la rimettente, disposta la riunione al predetto giudizio di altra causa pendente tra le stesse parti e precisate le conclusioni, in comparsa conclusionale gli appellanti in riassunzione hanno eccepito...

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