N. 357 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), promosso dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra G. D. n. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 10 luglio 2007, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di G. D. n. (fuori termine) e dell' INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un ex lavoratore di uno zuccherificio, titolare di pensione di anzianita' dal 1° marzo 1991, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allo scopo di ottenere la ricostituzione della propria pensione con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 10 luglio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, 'nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)';

che - precisa il remittente - il ricorrente in data 28 ottobre 2002 ha ricevuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'attestazione positiva di esposizione all'amianto per l'intero periodo di lavoro (protrattosi per piu' di ventotto anni), dopo aver ottenuto, pochi mesi prima, dallo stesso Istituto il riconoscimento di aver...

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