Sentenza nº 1734 da Sicilia, Palermo, 09 Dicembre 2008

Data di Resoluzione09 Dicembre 2008
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA N. 1734/08 R.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 208 R.G.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, ha pronunziato la seguente ANNO 2008

SENTENZA

sul ricorso n. 185/2008 proposto da SALADINO Francesco, in qualità di titolare dell'omonima ditta, ", e dalla Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici - Assopetroli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Maniscalco, presso il cui studio in Palermo, via Giovanbattista Tiepolo n. 20, sono elettivamente domiciliati,

CONTRO

l'Assessorato all'Industria della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,

E NEI CONFRONTI

della s.r.l. Gas Point, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella, presso lo studio del quale, in Palermo, via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliato,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto dirigenziale n. 1754 serv. VI/PA, emesso in data 07.11.2007 dal Dirigente del servizio VI dell'Assessorato Industria - Dipartimento Regionale Industria, Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti, con cui è stata accolta l'istanza di potenziamento dell'impianto ex art. 33, secondo comma, della l.r. 20/2003, inoltrata dalla società controinteressata;

nonché, ove occorra:

- del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota prot. n. 8192/60.07.11 del 10 maggio 2007, nella parte in cui si assume che i termini per l'autorizzazione al potenziamento degli impianti indicati ai commi 2 e 3 della l.r. n. 20/2003 abbiano carattere ordinatorio;

- dell'ulteriore parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota prot. n. 10685/60.07.11 del 15 giugno 2007, nella parte in cui vengono ribadite e condivise le conclusioni cui è pervenuto il precedente parere in ordine alla natura ordinatoria dei termini di cui al comma 1 e 2 della l.r. n. 30/2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e della controinteressata, nonché le memorie e i documenti prodotti dalle suddette parti;

Vista l'ordinanza cautelare n. 162/2008, riformata con ordinanza n. 647/2008 del C.G.A. per la Regione Siciliana;

Relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;

Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;

Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 l'avv. Lucia Di Salvo in sostituzione dell'avv. Davide Maniscalco per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Maurilio Mango per l'amministrazione intimata, e l'avv. Giuseppe Mazzarella per la società controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

  1. Con ricorso notificato il 5 gennaio 2008, e depositato il successivo 21 gennaio, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l'annullamento e deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

    1) "Falsa applicazione del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 20/2003 - Violazione delle norme e dei principi di cui alla L.R. n. 97/82 e del correlato D.A. n. 45/2003 - Eccesso di potere per difetto di presupposto - Sviamento dell'interesse pubblico - Arbitrio".

    2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della L.R. 3/12/2003 n. 20. Eccesso di potere per violazione dei precetti di logica ed imparzialità, sviamento della causa tipica e per disparità di trattamento".

    3) "Eccezione di incostituzionalità dell'art. 33 L.R. 20/2003 in relazione all'art. 3 Cost.".

    Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'amministrazione intimata e la società controinteressata.

    Con ordinanza n. 162/2008, la Sezione ha respinto, per difetto del requisito del fumus boni iuris, l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato.

    Con ordinanza n. 647/2008, il C.G.A. per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto contro la citata ordinanza cautelare.

    In prossimità dell'udienza di discussione tutte le parti hanno prodotto memorie.

    Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 23 ottobre 2008.

  2. Oggetto del ricorso in esame è il provvedimento con cui la società controinteressata, titolare di impianto di vendita di combustibile GPL, è stata autorizzata a potenziare detto impianto mediante la vendita anche di benzine e gasolio per autotrazione.

    Le questioni dedotte si appuntano, in particolare, sulla circostanza che l'impugnato provvedimento autorizzatorio è stato reso ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (nel teso modificato dall'art. 24, comma 26, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.), che recita: "Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente".

    Nel caso di specie, mentre è indiscusso che l'istanza di autorizzazione sia stata presentata all'amministrazione del termine predetto, si contesta la ritenuta tardività - rispetto al termine medesimo - del provvedimento autorizzatorio.

  3. Preliminarmente devono essere esaminate le difese, svolte nelle memorie di tutte le parti, e ampiamente riprese in sede di discussione orale, circa la ritenuta incidenza, nella fattispecie dedotta, dello ius superveniens rappresentato dall'entrata in vigore, medio tempore, dell'art. 83-bis (aggiunto in sede di conversione), comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che recita: "Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi".

    Detta disposizione ha sostanzialmente liberalizzato le attività di potenziamento di impianti di distribuzione di carburanti già esistenti: introducendo, a livello statale, una disciplina a regime identica a quella che nella Regione Siciliana era stata introdotta in via transitoria dal citato art. 33, comma 2, della l.r. 20/2003.

    Osserva il collegio, quanto alla prima delle questioni dedotte in argomento, che il richiamato ius superveniens non incide sull'attualità dell'interesse a coltivare il ricorso in esame (e dunque non determina né improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, né cessata materia del contendere), atteso che lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti amministrativi va generalmente - salvo ipotesi eccezionali qui non ricorrenti - condotto alla stregua del canone tempus regit actum: poiché i provvedimenti impugnati sono stati emanati prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 112/2008, non può ritenersi che tale nuova normativa abbia di per sé effetti sul presente giudizio (in disparte ogni considerazione su possibili, diversi ed ulteriori effetti, di cui si dirà a proposito dell'esame del merito del ricorso).

  4. Nel merito si dibatte, nello specifico, circa la natura perentoria, ovvero ordinatoria, del termine di trentasei mesi che detta...

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