Sentenza nº 842 da Council of State (Italy), 20 Febbraio 2014

Data di Resoluzione20 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione II, n. 7544/2013, resa tra le parti e concernente: modifica parziale della pianta organica dell'ente per l'anno 2011, nomina per chiamata diretta, contratto di assunzione;

sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2013, proposto da Aulicino Gabriele, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;

Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia - FALBI, R.s.a. FALBI - CONFSAL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e Claudio Filippello, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirenghi, Michele Lioi e Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Piazza della Libertà, 20;

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Parioli, 180;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato Sanino, anche per delega dell'avvocato Castiello, e l'avvocato Mirenghi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2013, proposto da:

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Parioli, 180;

Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia - FALBI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Claudio Filippello, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirenghi, Michele Lioi e Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Piazza della Libertà, 20;

Gabriele Aulicino;

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio accoglieva (a spese compensate) il ricorso n. 9023 del 2012, proposto dalla Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia - FALBI, nella dichiarata qualità di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, dalla rappresentanza sindacale aziendale FALBI - CONFSAL e da Filippello Claudio, quale condirettore di ruolo nell'ambito della Consob, avverso le deliberazioni con cui la Commissione aveva provveduto, da un lato, a modificare la ripartizione dei posti in pianta organica, aumentando l'aliquota del personale a contratto, a detrimento di quella relativa al personale di ruolo, e, dall'altro lato, a preporre all'Ufficio Attività Parlamentare e di Governo, di nuova istituzione, una risorsa a contratto a tempo determinato, con la qualifica di condirettore, in persona del controinteressato Aulicino Gabriele, annullando di conseguenza, in parte qua, le impugnate deliberazioni Consob n. 18313 del 12 settembre 2012 e n. 18289 del 25 luglio 2012, nonché il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con quest'ultimo con decorrenza dal 13 settembre 2012 e scadenza al 12 settembre 2017.

    L'adito T.a.r., previa reiezione delle eccezioni di difetto di giurisdizione, di carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, sollevate dalla resistente e dal controinteressato, fondava la statuizione di accoglimento sui seguenti rilievi:

    - alla luce del quadro normativo di riferimento doveva ritenersi che, anche nel sistema delle assunzioni Consob, la regola generale fosse quella del concorso pubblico, o, comunque, dell'utilizzo di procedure selettive pubbliche, imparziali e trasparenti, analogamente a quanto avviene, in conformità ai principi costituzionali, per tutto l'impiego pubblico privatizzato;

    - sebbene, secondo le previsioni dell'art. 28, comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 262, la Consob fosse stata munita del potere di ripartire i posti della dotazione organica tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale con contratti a tempo determinato, il legislatore, anche in tale sede, aveva ribadito la regola del concorso pubblico, tenendo espressamente fermo il disposto di cui al settimo comma dell'art. 2 d.-l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 216, e ss.mm.ii;

    - tale regola vigeva anche per la ricerca di nuove professionalità eventualmente da adibire alle qualifiche del grado superiore, arg. ex art. 7, comma 1, del Regolamento del personale, ed ex art. 3, comma 1, della Normativa sui contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

    - per la chiamata diretta era, invece, necessario che il personale richiesto avesse «specifiche caratteristiche» non rinvenibili tra il personale di ruolo;

    - più in generale, l'assunzione di personale esterno, da adibire a tali qualifiche, secondo la previsione testuale dell'art. 7, comma 1, del Regolamento del personale, doveva ritenersi consentita solo «in casi eccezionali, allorquando nuove esigenze dell'Istituto non siano fronteggiabili con personale di ruolo»;

    - sebbene non fosse condivisibile l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui gli uffici della Consob, in quanto strutture stabili e permanenti dell'assetto organizzativo, non potevano, solo per tale ragione, essere conferiti a personale a contratto (sia che questo fosse selezionato mediante un concorso pubblico, sia che fosse assunto per chiamata diretta), potendo, proprio in occasione di procedimenti di riassetto organizzativo (come quello di cui si verte) profilarsi esigenze nuove che imponessero l'acquisizione di specifiche professionalità, tuttavia, ai fini della verifica della legittimità della decisione di assumere direttamente una risorsa dall'esterno, occorreva accertare, nell'ordine, se ricorresse effettivamente una situazione di tal genere e se, comunque, fossero state previamente osservate procedure trasparenti e imparziali finalizzate alla ricerca di professionalità interne;

    - nel caso di specie, invece, difettavano entrambi i presupposti descritti, in quanto, in primo luogo, l'Ufficio Attività parlamentare e di Governo, istituito con deliberazione n. 17852 del 7 luglio 2011, alla luce di un raffronto comparativo con l'articolazione precedente dell'Ufficio...

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