n. 25 ORDINANZA 10 - 13 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, nel procedimento vertente tra O. F. s.r.l. e l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Avellino, con ordinanza del 5 marzo 2013, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato a seguito dell'istanza proposta da O. F. s.r.l. per ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado, impugnata per cassazione, che aveva accolto in parte l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanza del 5 marzo 2013, ha sollevato - in riferimento agli artt. 2 e 4 della Costituzione, e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848, quale norma interposta all'art. 10 Cost. - questione di legittimita' dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la disposizione denunciata stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto»;

che, in particolare, la Commissione tributaria regionale ha denunciato il menzionato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, di cui e' chiamata a fare applicazione con riguardo alla sospendibilita' della sentenza di appello, nella parte in cui tale norma «non prevede la possibilita' di sospensione dell'efficacia di provvedimenti impositivi ed esecutivi...

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