n. 21 ORDINANZA 10 - 11 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra A. S. e il Comune dell'Aquila con ordinanza del 13 giugno 2013, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che, con ordinanza del 13 giugno 2013, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 111 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui consente al Commissario regionale per gli usi civici di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovra' decidere, in violazione dei principi costituzionali di terzieta' e imparzialita' del giudice;

che la Corte di cassazione premette di essere chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso nei confronti della sentenza con la quale, il 28 marzo 2007, la Corte d'appello di Roma - sezione specializzata usi civici - ha rigettato il reclamo avverso la sentenza del 26 ottobre 2005 del Commissariato regionale per gli usi civici dell'Abruzzo;

con tale ultima pronuncia il Commissario regionale ha definito un procedimento iniziato d'ufficio nel 1993 dallo stesso Commissario e ha dichiarato la natura demaniale civica di alcuni terreni;

che la Corte di cassazione precisa che, nell'ambito del procedimento di reclamo avverso la sentenza commissariale, e' stata eccepita l'illegittima costituzione del giudice del procedimento di primo grado per essere stato iniziato d'ufficio dallo stesso Commissario decidente, in violazione del principio di terzieta' del giudice;

la Corte di appello ha disatteso tale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT