n. 20 ORDINANZA 10 - 11 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale - aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 60 - promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nel procedimento penale a carico di A.M., con ordinanza del 27 ottobre 2005, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 ottobre 2005 e pervenuta a questa Corte il 10 dicembre 2012 (r.o. n. 184 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale prospettata sarebbe rilevante, in quanto «all'imputato e' stato notificato il decreto di citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il difensore si e' pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la validita' della detta notifica»;

che la questione, inoltre, sarebbe non manifestamente infondata, perche' la norma impugnata si basa sulla «previsione [...] meramente ipotetica» che «l'indagato, avendo nominato un proprio difensore, conservi con lo stesso quel rapporto fiduciario atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali da notificarsi nel prosieguo delle indagini»;

che l'illegittimita' costituzionale della norma censurata sarebbe particolarmente evidente con...

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