Sentenza Breve nº 755 da Council of State (Italy), 17 Febbraio 2014

Data di Resoluzione17 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione I, n. 66 del 15 gennaio 2014, recante l'annullamento:

  1. dell'atto con cui l'Ufficio circoscrizionale per il Piemonte - Provincia di Torino ha ammesso la lista ?Pensionati per Cota? collegata al candidato presidente per la coalizione di centrodestra, onorevole Roberto Cota;

  2. del provvedimento dell'Ufficio circoscrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato eletto il consigliere Giovine Michele;

  3. della proclamazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino, del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

  4. dei provvedimenti con cui gli Uffici circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti.

    ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 556 del 2014, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

    Le signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Paolo Davico Bonino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

    signori Michele Giovine, Sara Franchino, Antonello Angeleri, Elena Maccanti, Roberto De Magistris, Federico Gregorio, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, Marco Botta, Cristiano Bussola, Carla Spagnuolo, Angiolino Mastrullo, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Claudia Porchietto, Gianluca Buonanno, Massimo Giordano, Maurizio Lupi, Riccardo Molinari, Sara Franchino, Alberto Cirio, Michele Coppola, Rosa Anna Costa, Pietro Francesco Toselli, Valerio Cattaneo, Massimiliano Motta, Alfredo Roberto Tentoni, Gianluca Vignale, Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Barbara Bonino, Rosanna Valle, Lorenzo Leardi, Raffaele Costa, Augusta Montaruli, Roberto Ravello, tutti non costituiti in giudizio;

    signori Mario Carossa, Angelo Burzi, Daniele Cantore, Luca Pedrale e Franco Maria Botta, appellanti incidentali, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Sassani e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

    Associazione Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini, n. 73;

    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

    Visti nel giudizio n. 556 del 2014 l'atto di appello incidentale dei signori Mario Carossa, Angelo Burzi, Daniele Cantore, Luca Pedrale e Franco Maria Botta, nonché l'atto di intervento del Codacons;

    Viste le memorie di costituzione nei giudizi delle signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, integrata con scritti difensivi depositati in data 6 e 8 febbraio 2014;

    Vista la propria ordinanza 11 febbraio 2014 n. 595, emessa al termine della camera di consiglio;

    Visti tutti gli atti delle cause;

    Designato come relatore il Cons. Antonio Amicuzzi per la camera di consiglio straordinaria elettorale del giorno 11 febbraio 2014:

    Udita la ricostruzione del Presidente, sui fatti e sulle questioni controverse, e uditi altresì per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Gianluigi Pellegrino, Paolo Davico Bonino, Bruno Sassani, Andrea Abbamonte, Gino Giuliano e Giorgio Strambi;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Designati come coestensori della sentenza nella sua integralità il Presidente ed il Relatore;

    E sul ricorso numero di registro generale 888 del 2014, proposto dai signori Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Strambi e Giovanni Nigra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Guglielmo Izzo, in Roma, viale Carso, n. 43;

    Le signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Paolo Davico Bonino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

    I signori Roberto Cota, Antonello Angeleri e Marco Botta, non costituiti in giudizio;

    FATTO E DIRITTO

    Premessa

    1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità degli atti riguardanti la competizione elettorale svoltasi in Piemonte nei giorni 28 e 29 marzo 2010, per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.

      Per la comprensione delle vicende che hanno condotto alla sentenza di primo grado n. 66 del 2014 del TAR per il Piemonte (che ha annullato il verbale di proclamazione degli eletti), nonché delle ragioni giuridiche (processuali e sostanziali) che inducono questa Sezione del Consiglio di Stato a respingere gli appelli rivolti avverso le statuizioni del TAR, è opportuno suddividere la presente sentenza in due parti.

      Nella prima parte, sono esposte le vicende che hanno condotto dapprima al deposito della sentenza del TAR n. 66 del 2014 e poi alla fissazione della camera di consiglio - presso la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ? per il giorno 11 febbraio 2014, al termine della quale il Collegio ha depositato l'ordinanza cautelare n. 595 del 2014, in attesa della pubblicazione della presente sentenza.

      Nella seconda parte, sono trattate le questioni controverse tra le parti, dopo aver sintetizzato il contenuto della sentenza del TAR ed i motivi di gravame complessivamente proposti dalle parti appellanti, le quali hanno tutte chiesto ? sulla base di censure parzialmente diverse tra loro ? che, in riforma della medesima sentenza, il ricorso di primo grado sia respinto.

    2. Poiché sono stati formulati avverso la medesima sentenza, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente gli appelli n. 556 e n. 888 del 2014 (unitamente all'appello incidentale e all'atto di intervento proposti nel primo appello n. 556 del 2014).

      Sulle vicende che hanno condotto alla sentenza del TAR

      e alla fissazione della camera di consiglio dell?11 febbraio 2014 presso il Consiglio di Stato

    3. Con il verbale del 9 aprile 2010, l'Ufficio Elettorale Centrale ha disposto la proclamazione del signor Roberto Cota quale Presidente della Regione, avendo ottenuto 1.042.483 voti, e cioè 9.157 in più rispetto a quelli (1.033.326) ottenuti dalla signora Mercedes Bresso.

    4. Con il ricorso di primo grado n. 555 del 2010 (proposto al TAR per il Piemonte, depositato il 7 maggio 2010 e integrato con motivi aggiunti), la signora Mercedes Bresso e la signora Luigina Staunovo Polacco (quale coordinatrice del partito ?Pensionati e invalidi per Bresso?) hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti e l'atto presupposto di ammissione della lista ?Pensionati per Cota?, collegata con il candidato risultato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale.

      4.1. Le originarie ricorrenti hanno dedotto che:

      - la lista ?Pensionati per Cota?, collegata al candidato Presidente signor Cota e presentata dal consigliere regionale del Piemonte signor Michele Giovine, ha riportato 15.805 voti nella circoscrizione elettorale della Provincia di Torino (per un totale di 27.892 voti a livello regionale), superiore alla differenza risultante all'esito delle elezioni tra le due principali coalizioni contrapposte;

      - in particolare, nella circoscrizione elettorale della Provincia di Torino, la lista ?Pensionati per Cota? (che ha ottenuto 15.805 voti) ha indicato i nominativi di 19 candidati, le cui dichiarazioni di accettazione delle relative candidature sono state autenticate dal medesimo signor Michele Giovine e dal signor Carlo Giovine (nelle qualità, rispettivamente, di consigliere comunale del Comune di Gurro e del Comune di Miasino), ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

      - almeno 11 delle 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature, relative alla lista ?Pensionati per Cota? per la Provincia di Torino, sarebbero risultate invalide, in quanto i due citati consiglieri comunali (unitamente ad un altro consigliere comunale) avrebbero falsamente attestato di avere effettuato le autentiche negli ambiti territoriali dei Comuni nei quali ricoprivano le loro cariche;

      - sarebbero risultati elementi tali da far ritenere che anche per le altre circoscrizioni elettorali del Piemonte vi sarebbero state analoghe modalità di presentazione della lista ?Pensionati per Cota?, come emergerebbe da un esposto presentato in data 4 maggio 2010 dalla signora Luigina Staunovo Polacco, presso la locale Procura della Repubblica.

      4.2. Con il citato ricorso n. 555 del 2010, le originarie ricorrenti hanno chiesto:

  5. in via principale, che il TAR accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi nel corso dell'indagine penale avviata a seguito dell'esposto del 4 maggio 2010, con il conseguente annullamento dell'atto di ammissione della lista ?Pensionati per Cota? e del verbale di proclamazione degli eletti, perché il numero dei voti (27.892) così invalidamente attribuiti a tale lista (e computati a favore del signor Cota ai sensi dell'art. 2 della legge n. 43 del 1995) risulta superiore alla differenza di voti (9.157) verificatasi tra le due coalizioni più votate;

  6. in subordine, di ottenere la fissazione di un termine per proporre la querela di falso, all'epoca disciplinata dall'art. 41 del testo unico 17 agosto 1907, n. 642, e dagli articoli 221 ss. del codice di procedura civile.

    Con atto ritualmente notificato e depositato il 29 giugno 2010, le originarie ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti.

    1. Dopo la costituzione nel giudizio di...

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