Sentenze nº T-254/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Novembre 2008

Data di Resoluzione28 Novembre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-254/00

Nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00,

Hotel Cipriani SpA, con sede in Venezia, rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Marinoni, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente dagli avv.ti Roberti, Sciaudone e A. Bianchini,

ricorrente nella causa T-254/00,

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo e T. Ubaldi,

ricorrente nella causa T-270/00,

sostenuta da:

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig. U. Leanza, successivamente dai sigg. I.M. Braguglia e S. Fiorentino, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

interveniente nella causa T-270/00,

Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl, con sede in Cavriago,

Comitato «Venezia vuole vivere», con sede in Venezia,

rappresentati dagli avv.ti A. Bianchini e A. Vianello,

ricorrenti nella causa T-277/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito dall-avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas, N. Wahl, M. Prek e V. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 30 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

A - Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione

1 Il decreto ministeriale 5 agosto 1994, notificato alla Commissione, definisce i criteri per l-attribuzione degli sgravi degli oneri sociali di cui alle disposizioni contenute nell-art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, che ha stabilito una disciplina speciale per lo sgravio degli oneri sociali dovuti dai datori di lavoro all-INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) nel Mezzogiorno, per il periodo compreso tra il 1994 e il 1996.

2 Con decisione 1° marzo 1995, 95/455/CE, relativa alle disposizioni in materia di sgravi nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri (GU L 265, pag. 23), la Commissione ha dichiarato il regime di sgravi degli oneri sociali menzionato nel punto precedente compatibile con il mercato comune, su riserva del rispetto di un certo numero di condizioni. Tale decisione prevedeva specificamente che le autorità italiane dovessero comunicare alla Commissione le disposizioni adottate per l-attuazione del piano di smantellamento progressivo, disposto dalla stessa decisione, del programma di aiuti in questione.

3 Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione nella presente fattispecie è stato istituito mediante la legge n. 206/95, la quale ha esteso, per il 1995 e il 1996, il regime di aiuti previsto dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 alle imprese stabilite nel territorio di Venezia insulare e di Chioggia. La legge n. 30/1997 ha esteso tale regime, per il 1997, a favore delle imprese situate tanto nelle regioni del Mezzogiorno quanto sul territorio di Venezia insulare e di Chioggia.

4 L-art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 prevede uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti dai datori di lavoro. Quanto all-art. 2 dello stesso decreto, esso prevede un-esenzione dagli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese per il periodo di un anno dalla data di assunzione di un lavoratore disoccupato.

5 Risulta dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che, secondo i dati forniti dall-INPS per il periodo considerato compreso tra il 1995 e il 1997, sono stati concessi sgravi dei contributi sociali ad imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia, in applicazione dell-art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, per un ammontare medio annuo di ITL 73 miliardi (EUR 37,7 milioni), di cui hanno beneficiato 1 645 imprese. Gli sgravi concessi ad imprese situate sul territorio di Venezia insulare o di Chioggia in applicazione dell-art. 2 di tale decreto hanno avuto un importo pari a ITL 567 milioni (EUR 292 831) all-anno, di cui hanno beneficiato 165 imprese.

B - Procedimento amministrativo

6 Con lettera del 10 giugno 1997, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione, conformemente alle disposizioni della decisione 95/455 (v. il precedente punto 2), la citata legge n. 30/1997. Con lettera del 1° luglio 1997, seguita da un sollecito datato 28 agosto 1997, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni riguardo all-estensione dell-ambito di applicazione del summenzionato regime di sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia.

7 In assenza di risposta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1997, ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall-art. 88, n. 2, CE relativamente agli aiuti disposti dalle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, che estendevano l-ambito di applicazione degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno ai territori di Venezia insulare e di Chioggia.

8 Le autorità italiane hanno sospeso il regime di sgravi degli oneri sociali di cui trattasi a partire dal 1° dicembre 1997.

9 La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 febbraio 1998. Il comitato «Venezia vuole vivere» (in prosieguo: il «comitato»), ricorrente, un-associazione che raggruppa le principali organizzazioni di operatori industriali e commerciali di Venezia e che è stato costituito a seguito dell-avvio del summenzionato procedimento d-indagine formale, per coordinare le azioni dirette a rimediare alla situazione svantaggiosa degli operatori stabiliti a Venezia, ha presentato le sue osservazioni con lettera del 17 marzo 1998 e ha fornito una memoria, corredata di uno studio effettuato dal COSES (Consorzio per la ricerca e la formazione), datato marzo 1998, concernente le difficoltà incontrate dalle imprese operanti nella laguna rispetto alle imprese situate sulla terraferma. Il 18 maggio 1998 anche il Comune di Venezia ha presentato una serie di osservazioni, corredate di un primo studio elaborato dal COSES sul medesimo argomento, datato febbraio 1998. Nelle sue osservazioni, il citato Comune ha sottolineato che, tra i beneficiari, vi erano anche le imprese municipalizzate, incaricate della prestazione di un servizio pubblico di interesse generale. Il comune invocava a loro favore l-applicazione dell-art. 86, n. 2, CE. Tutte queste osservazioni sono state inviate alla Repubblica italiana.

10 Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 23 gennaio 1999. Con lettera datata 10 giugno 1999, esse hanno manifestato alla Commissione la loro piena adesione alle osservazioni del Comune di Venezia.

11 Con decisione 23 giugno 1999 la Commissione ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle tutti i documenti e le informazioni necessari al fine di precisare il ruolo delle imprese municipalizzate e di esaminare la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 luglio 1999. Il 12 ottobre 1999, ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra le dette autorità e i rappresentanti della Commissione.

C - Decisione impugnata

12 Nella decisione impugnata la Commissione dichiara che costituiscono aiuti compatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali di cui alle leggi menzionate, che rinviano all-art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, quando tali sgravi sono accordati ad imprese, insediate sui territori di Venezia e Chioggia, le quali o sono qualificabili come piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (GU 1996, C 213, pag. 4), o sono imprese insediate in una zona legittimata a beneficiare della deroga di cui all-art. 87, n. 3, lett. c), CE, o sono imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà d-inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro, secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione (GU 1995, C 334, pag. 4; art. 1, primo comma, e punto 105 della decisione impugnata).

13 Per quanto concerne la qualificazione come aiuto di Stato, nelle conclusioni che trae dalla sua valutazione delle misure esaminate nella motivazione della decisione impugnata (punto 110) la Commissione dichiara che le misure che rispettano la regola de minimis non rientrano nel campo di applicazione dell-art. 87 CE, salvo per quel che riguarda i settori disciplinati del Trattato CECA nonché quelli della costruzione navale, dei trasporti, dell-agricoltura e della pesca, conformemente alla sua comunicazione relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68 del 6 marzo 1996, pag. 9).

14 Ai sensi dell-art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quelli previsti dall-art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, quando sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone legittimate a godere della deroga prevista dall-art. 87, n. 3, lett. c), CE.

15 A norma dell-art. 2 della decisione impugnata, gli sgravi degli oneri sociali concessi alle imprese situate nei territori di Venezia e Chioggia, di cui all-art. l del decreto ministeriale 5 agosto...

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